27 Ottobre 2026

Revoca del licenziamento: quando è valida? Conta la data di invio, non quella di ricezione

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024) chiarisce un aspetto fondamentale per i datori di lavoro: la revoca del licenziamento esercitata nei termini è valida al momento dell’invio e non al momento della ricezione da parte del lavoratore.

Qual è il termine per la revoca del licenziamento?

Ai sensi dell’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”), come modificato dalla Legge n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, il datore di lavoro può revocare un licenziamento entro 15 giorni dalla data in cui il lavoratore ha comunicato l’impugnazione. La Cassazione conferma che ciò che rileva non è il momento in cui il lavoratore prende conoscenza, bensì quello in cui l’atto viene effettuato/inviato.

Cosa ha affermato la Cassazione

  • La Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, riconoscendo che la revoca inviata il 28 febbraio 2018 – entro i 15 giorni dall’impugnazione del 13 febbraio – era tempestiva, anche se la ricezione da parte della lavoratrice è avvenuta in data successiva.

  • Ha interpretato la revoca come atto unilaterale di autotutela del datore, assimilabile a un diritto potestativo, il cui effetto giuridico si produce nel momento dell’invio.

  • L’articolato “entro 15 giorni” si riferisce al compimento dell’atto (invio), non alla ricezione da parte del destinatario.

  • I principi generali di buona fede e correttezza non possono estendere o modificare il termine legale se la norma non lo prevede.

Quali implicazioni per i datori di lavoro e i consulenti del lavoro

  • Il datore che intende revocare un licenziamento deve documentare in modo certo la data di invio (ad esempio tramite raccomandata AR, PEC, telegramma certificato) per dimostrare che il termine dei 15 giorni è stato rispettato.

  • Anche se il lavoratore riceve la revoca solo dopo, ciò non compromette la validità dell’atto, purché l’invio sia tempestivo.

  • È fondamentale prestare attenzione alla modalità di comunicazione e conservare le prove (data, modalità, destinatario) per fronteggiare eventuali contenziosi.

Riferimenti normativi

  • Art. 18, comma 10, Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)

  • Legge n. 92/2012 (modifica all’art. 18)

  • Art. 4, D.Lgs. n. 23/2015

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16639 del 14 giugno 2024

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