11 Settembre 2026
Contratti telematici
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Una semplice spunta su una casella (“flag”) non è sufficiente per considerare validamente approvate le clausole vessatorie nei contratti conclusi online tra professionisti. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, una decisione destinata ad avere un impatto significativo sulle piattaforme digitali, sugli e-commerce B2B e su tutte le imprese che utilizzano contratti telematici standardizzati. La pronuncia ribadisce che la digitalizzazione dei rapporti commerciali non elimina gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di approvazione specifica delle clausole più gravose.

La decisione della Cassazione

La vicenda nasce da un contratto concluso attraverso una piattaforma digitale, nel quale una clausola vessatoria era stata ritenuta approvata mediante il semplice “flag” apposto dall’utente.

La Corte di Cassazione ha chiarito che tale modalità non soddisfa il requisito della specifica approvazione scritta previsto dall’articolo 1341 del Codice Civile. Secondo i giudici, nei contratti telematici restano applicabili le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti e la mera selezione di una casella non equivale a una vera sottoscrizione elettronica.

Perché il semplice flag non è sufficiente

La Corte distingue chiaramente tra:

  • accettazione generale del contratto;
  • approvazione specifica delle clausole vessatorie.

Per essere efficace, l’accettazione delle clausole che limitano i diritti della controparte deve essere riconducibile a una firma elettronica idonea e identificabile, anche nella forma della firma elettronica “leggera” prevista dal Regolamento europeo eIDAS, purché consenta di attribuire con certezza la volontà del sottoscrittore. Un semplice click o una casella selezionata automaticamente non garantiscono tale requisito.

Quali conseguenze per le imprese

La sentenza interessa tutte le aziende che operano attraverso:

Piattaforme e-commerce B2B

Le imprese che vendono beni o servizi online ad altri operatori economici dovranno verificare che il sistema di sottoscrizione digitale rispetti i requisiti richiesti dalla normativa.

Software gestionali e portali di adesione

Anche i contratti stipulati tramite portali web, CRM, marketplace e piattaforme SaaS potrebbero richiedere un adeguamento delle procedure di firma elettronica.

Condizioni generali di contratto

Le clausole relative a:

  • foro competente;
  • limitazioni di responsabilità;
  • facoltà di recesso;
  • penali;
  • deroghe ai diritti delle parti,

potrebbero risultare inefficaci se approvate esclusivamente mediante un flag privo dei requisiti richiesti dalla Cassazione.

L’importanza della firma elettronica

La pronuncia non mette in discussione la validità dei contratti digitali.

La Cassazione conferma invece che i contratti telematici sono pienamente validi, ma ricorda che per le clausole vessatorie resta necessario un sistema di sottoscrizione conforme al Codice Civile e alla disciplina del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e del Regolamento eIDAS.

Un precedente destinato a incidere sulla contrattualistica digitale

La decisione rappresenta un importante punto di riferimento per imprese, software house, consulenti legali e professionisti della digitalizzazione.

L’evoluzione dei rapporti commerciali online non elimina infatti le garanzie previste dall’ordinamento a tutela delle parti contrattuali. Per questo motivo le aziende dovranno verificare attentamente le modalità con cui raccolgono il consenso nei contratti telematici, evitando di affidarsi esclusivamente a procedure automatiche basate sul semplice “flag”.

Conclusioni

La sentenza della Cassazione rafforza il principio secondo cui la trasformazione digitale deve procedere nel rispetto delle regole giuridiche tradizionali. Per le imprese si apre ora una fase di revisione dei processi di sottoscrizione elettronica, con l’obiettivo di garantire la piena validità delle clausole contrattuali e ridurre il rischio di future contestazioni giudiziarie.

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