Introduzione
Per le imprese, i commercialisti e i consulenti del lavoro è fondamentale comprendere quando un socio lavoratore di una cooperativa o di società sia effettivamente tutelato dall’assicurazione obbligatoria INAIL. Con la recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, ordinanza n. 27152 del 10 ottobre 2025) viene chiarito che anche un’attività non necessariamente “manuale” in senso stretto può rientrare nella copertura assicurativa, purché connessa alle mansioni lavorative.
In questo approfondimento esaminiamo il quadro normativo, la giurisprudenza, gli effetti pratici e le implicazioni per le imprese e i professionisti.
1. Quadro normativo
La base normativa è il D.P.R. n. 1124/1965, testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare l’art. 4, comma 7, include fra gli assicurati “i soci delle cooperative e di ogni altra società, pure di fatto, che prestino opera manuale …”.
Il concetto di “occasione di lavoro” è definito all’art. 2 e include ogni evento verificatosi in occasione di lavoro. È quindi essenziale che l’infortunio sia avvenuto in tale “occasione”.
2. Il caso concreto e la pronuncia della Cassazione
Nel caso esaminato dalla Cassazione, un socio lavoratore della cooperativa aveva subito un infortunio durante un sopralluogo tecnico finalizzato alla verifica di infiltrazioni e alla predisposizione di interventi manutentivi. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata in quanto l’attività svolta era ritenuta non “manuale” e quindi fuori dal campo della tutela.
La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che l’art. 4, n. 7 va interpretato in senso estensivo: non solo le attività manuali prevalenti, ma qualsiasi attività manuale connessa alle mansioni lavorative, anche se non esclusiva o principale, rientra nella copertura INAIL.
Inoltre, è stato ribadito che l’occasione di lavoro comprende anche le attività prodromiche o strumentali alle mansioni principali, purché concretamente connesse.
3. Implicazioni operative per aziende, consulenti del lavoro e commercialisti
a) Analisi del profilo del socio lavoratore
Le imprese e i professionisti devono verificare se il socio lavoratore della cooperativa effettivamente svolge attività connessa alle mansioni operative dell’impresa. Non basta che la sua attività sia prevalentemente intellettuale: se partecipa attivamente, anche con mansioni funzionali o preparatorie, può entrare nell’assicurazione obbligatoria.
b) Controlli da effettuare
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Verificare che il rapporto del socio lavori sia configurato come “opera manuale” o comunque connessa alle mansioni dell’impresa.
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Valutare se l’attività svolta al momento dell’infortunio era strumentale o prodromica rispetto all’attività lavorativa.
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Documentare e rendere certo il nesso tra l’evento infortunio e l’attività del socio (es. sopralluogo, intervento tecnico, controllo manutentivo).
c) Rischi per l’azienda
Se il socio non viene assicurato e si verifica un infortunio che sarebbe rientrato nella tutela, possono emergere:
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esposizione a pretese per l’indennizzo da parte dell’INAIL o del socio;
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responsabilità in sede di contenzioso o azione di regresso da parte dell’INAIL.
d) Raccomandazioni pratiche
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Aggiornare i contratti societari o regolamenti interni per chiarire la qualità del rapporto del socio lavoratore.
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Predisporre modulistica e linee guida interne per la segnalazione e gestione degli infortuni, anche dei soci.
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In fase di consulenza del lavoro, integrare l’analisi del rischio infortunio per i soci cooperativi come parte della compliance aziendale.
4. Perché questa pronuncia è rilevante
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Riduce la distinzione rigida tra attività “manuale” e “intellettuale” nella tutela assicurativa: la giurisprudenza enfatizza la finalità protettiva dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 38 della Camera dei Deputati della Costituzione.
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Sottolinea che la copertura INAIL deve tenere conto del rischio concreto e della connessione funzione-mansione più che della mera forma dell’attività.
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Offre un utile orientamento per professionisti che assistono imprese e soci in cooperativa nella valutazione preventiva e nella gestione dell’infortunio.
5. Conclusioni
Alla luce dell’ordinanza n. 27152/2025 della Cassazione, le imprese, gli studi professionali e i consulenti del lavoro devono rivedere con attenzione la posizione dei soci lavoratori di cooperative o società in cui operino come prestatori d’opera. Anche attività non esclusivamente manuali, se collegate alle mansioni operative e organizzative dell’impresa, possono rientrare nella copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
Una adeguata valutazione preventiva e una corretta gestione operativa del rischio infortunio contribuiscono non solo a garantire la conformità normativa, ma anche a proteggere l’azienda da potenziali contenziosi e ad assicurare la tutela dovuta ai soggetti coinvolti.

