11 Settembre 2026

Amministratori senza compenso: il Tribunale di Milano chiarisce quando è possibile

Gratuità dell’amministratore

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30 gennaio 2025 (Pres. Mambriani, Rel. Marconi), si è pronunciato sulla legittimità della clausola statutaria che prevede la gratuità della carica di amministratore.

Gratuità dell’amministratore, il Tribunale di Milano chiarisce

La decisione nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società nei confronti del proprio Presidente del consiglio di amministrazione. In tale contesto, il Tribunale ha ribadito un principio consolidato della giurisprudenza, già affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 285/2019.

Secondo questo orientamento, la disciplina degli articoli 2364 e 2389 del codice civile, che attribuisce all’assemblea o al contratto sociale la determinazione del compenso degli amministratori, non implica necessariamente l’onerosità della carica. Al contrario, i soci possono stabilire liberamente, tramite statuto o delibera assembleare, anche la gratuità dell’incarico di amministratore.

Elemento centrale della decisione è l’analisi dello statuto societario, al quale l’amministratore ha aderito. Il rapporto tra amministratore e società di capitali viene infatti qualificato come un rapporto di immedesimazione organica, in cui l’amministratore rappresenta il fulcro della gestione aziendale.

Nel caso specifico, lo statuto prevedeva il diritto al compenso per l’amministratore, demandando all’assemblea la fissazione del limite massimo e all’organo gestorio la determinazione dell’importo. Tuttavia, tali obblighi non erano stati adempiuti.

Per questo motivo, il Tribunale ha richiamato un ulteriore orientamento giurisprudenziale, confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in assenza di determinazione del compenso, spetta al giudice stabilirlo in via equitativa.

In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., il compenso deve essere commisurato alla quantità e qualità dell’attività svolta, tenendo conto anche dei risultati economici della società. Resta comunque a carico dell’amministratore l’onere di allegare e provare gli elementi utili alla quantificazione.

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